22554
post-template-default,single,single-post,postid-22554,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.7,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,menu-animation-underline-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
Title Image

Le diverse competenze del RUP e della stazione appaltante nel procedimento di validazione del progetto esecutivo

Le diverse competenze del RUP e della stazione appaltante nel procedimento di validazione del progetto esecutivo

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11 maggio 2022, n. 3723, prevedendo in capo al RUP e alla SA diverse competenze del procedimento di validazione del progetto esecutivo, ha stabilito che “laddove sia necessario (come eventualmente poteva verificarsi nella specie, in ragione della complessità progettuale dell’opera da realizzare) comporre un eventuale conflitto sorto tra verificatore e progettista, è opportuno che il soggetto che valida il progetto sia distinto da quello che ha proceduto alla verifica“.

Per leggere l’intera sentenza: CdS 3723_2022.